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ASSOCIAZIONE PIZZAIOLI MARCHIGIANISede legale:Via Isonzo \ 62010 MorrovalleTel. 0733-221821 fax 0733-223965 www.pizzamarche.com E-mail info@pizzamarche.com |
| Domanda di ammissione Anno 2003 | |
L’iscrizione, determina l’obbligo al pagamento dei contributi associativi, ha durata di un anno e si intenderà rinnovata per il periodo di un anno e così di seguito. Qualora non venga versato il contributo da parte del socio almeno tre mesi prima della scadenza esso si considera dimissionario, fatti salvi per tutti quei casi in cui esiste giustificativi scritti e fermo restando il credito frattanto maturato all’Associazione.
Ai sensi della legge 675/96 sulla privacy rilascio completa liberatoria per il trattamento dei dati personali al solo scopo di compilare un archivio soci. L’ APM si impegna a non divulgare tali dati senza la preventiva autorizzazione scritta del socio.
Vantaggi riservati ai soci aderenti APM
I soci aderenti dell’APM fruiscono delle seguenti agevolazioni:
TESTO UNIFICATO DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PIZZAIOLO
Le norme di Etica Professionale sono l’emissione di un codice morale che tutti debbono sentire e deliberatamente seguire per intima convinzione.Vogliono essere il primo passo nel cammino verso il raggiungimento di una legge che codifichi l’esercizio della professione del Pizzaiolo esaltandone il carattere nel superiore interesse sociale.
Capo I
Principi generali
Art. 1 - La professione di Pizzaiolo, esercitata nel rispetto alle vigenti leggi, costituisce un’attività rilevante per l’interesse pubblico.
Art. 2 - Nell’esercizio della professione, il Pizzaiolo si deve uniformare ai principi (deontologici) della correttezza professionale e deve osservare una chiara condotta morale, per il decoro proprio e della Categoria alla quale appartiene.
Art. 3 - Il buon esercizio professionale del Pizzaiolo è basato, oltre che sulla osservanza delle presenti norme, anche sulla coscienziosa preparazione professionale e sull’esatto adempimento degli impegni assunti.
Capo II
Rapporti con l’Associazione
Art. 4 - L’appartenenza all’Apm comporta per gli iscritti all’Albo doveri di collaborazione e di rispetto nei riguardi del Consiglio dell’Associazione. Ogni Pizzaiolo ha l’obbligo pertanto, se chiamato di presentarsi, di fornire chiarimenti e documentazioni che gli venissero richiesti nonché di segnalare al proprio Consiglio dell’Associazione - previo particolare doveroso richiamo in sede privata - coloro che si rendessero trasgressori delle presenti norme.
Art. 5 - Il Pizzaiolo che non partecipa alle votazioni elettive previste dalle norme Associative pregiudicando la funzionalità degli Organi Professionali viene meno ad un preciso dovere morale.
Art. 6 - L’iscritto all’Albo degli Istruttori è tenuto ad osservare con disciplina tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell’Associazione.
Art. 7 - L’iscritto all’Albo degli Istruttori, comunque nominato a far parte di Commissioni di qualsiasi natura, nell’espletare l’incarico conferitogli deve attenersi al pieno rispetto delle presenti norme nonché di quelle particolari all’uopo emanate dal Consiglio dell’Associazione.
Art. 8 - Il Pizzaiolo dipendente, per il quale sussista alcuna incompatibilità per l’esercizio della libera professione, cui sia concesso, in via eccezionale, di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente notificare all’Associazione (o responsabile locale) copia della necessaria autorizzazione ottenuta.
Capo III
Rapporti con i colleghi
Art. 9 - Ogni Pizzaiolo, sia esso libero professionista, od appartenente ad Enti pubblici o privati, ha il dovere di improntare i suoi rapporti con i Colleghi alla massima lealtà e correttezza allo scopo di concorrere alla formazione di una comune coscienza professionale diretta a difendere il prestigio della Categoria.
Art. 10 - Il Pizzaiolo non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di Colleghi che stiano per avere od abbiano ricevuto incarichi professionali.Qualora il Pizzaiolo sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro Collega deve preventivamente informare il Collega stesso ed accertarsi che il precedente incarico sia regolarmente revocato.
Art. 11 - Il Pizzaiolo deve astenersi, in ogni circostanza, da apprezzamenti denigratori nei confronti di un Collega, ad in particolare quando ne prosegue l’opera iniziata od interrotta.
Art. 12 - Il Pizzaiolo che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega deve informare il Presidente del Consiglio Apm
Art. 13 - I rapporti di collaborazione tra Colleghi, dovranno essere preventivamente concordati in modo da fare risultare, anche pubblicamente, il preciso apporto professionale di ciascuno.
Art. 14 - Non è ammesso concedere decurtazioni sui compensi stabiliti dalla Tariffa professionale. L’inosservanza dei minimi stabiliti dalle vigenti tariffe costituisce grave mancanza professionale ed è passibile di severe sanzioni disciplinari. La rinunzia, totale o parziale, del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla.
Art. 15 - Il Pizzaiolo non deve, in nessun caso, prestarsi ad attribuire paternità propria al lavoro compiuto da altri. L’inosservanza di tale norma costituisce grave mancanza professionale. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria una prestazione professionale o una consulenza progettata in collaborazione con altri Colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte.
Art. 16 - Il Pizzaiolo deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando nella carta intestata,nell’insegna del locale, nell’elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri o dizioni apposti sugli elaborati e in ogni altra indicazione, soltanto i titoli che gli competano. Non è permesso abbinare il titolo di Professore Istruttore Maestro se non specificando l’esatto valore di quest’ultimo titolo (istruttore pratico di laboratorio; istruttore teorico; consulente tecnico degli impasti; maestro pizzaiolo; esperto in attrezzature per pizzeria; ecc.). Non è altresì permesso indicare l’attività professionale sotto dizioni generiche se non seguite dall’indicazione di tutti i dati identificativi. Non è infine permesso utilizzare il logo ( o qualsiasi altro marchio) dell’associazione senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio dell’Apm.
Capo IV
Rapporti con i Committenti
Art. 17 - Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Pizzaiolo deve meritare la fiducia del Committente eseguendo esattamente e diligentemente l’incarico conferitogli nonchè tutelandone, nel miglior modo, l’interesse perché questo non contrasti con quello pubblico. In ogni altro caso, l’interesse del Committente prevarrà su quello del professionista. Tuttavia, il Pizzaiolo professionista non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa contrasti con il prestigio del professionista o della Categoria.
Art.18 - Il Pizzaiolo professionista deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante pressioni di qualsiasi tipo.
Art.19.- Ogni incarico deve essere espletato secondo scienza, coscienza e diligenza. Deve essere rifiutato quando il Pizzaiolo professionista riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza. Il Pizzaiolo, di norma, svolge personalmente l’incarico conferitogli, quando è associato ad altri Colleghi, può farsi sostituire da persona competente e gradita al Committente, comunque sempre sotto la propria responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia consentito dalla natura dell’incarico.
Art. 20 - La collaborazione con altro Pizzaiolo professionista, indicato dal Committente anche durante lo svolgimento dell’incarico, può essere accettata solo con reciproco gradimento dei professionisti interessati; comunque può essere rifiutata.
Art. 21 - Il Pizzaiolo è tenuto, nel modo più rigoroso al segreto professionale.
Art. 22.- Costituisce grave violazione della correttezza professionale il comparaggio. Il Pizzaiolo non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati qualunque sia la causa.
Art. 23 - Qualora il Pizzaiolo intenda recedere dall’incarico a prestazione non ultimata, salvo giusta causa, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare né il Committente, né i Colleghi in caso di incarico collegiale.
Art. 24 - Poiché l’incarico professionale si configura in un vero e proprio contratto di prestazione d’opera manuale o intellettuale, il Pizzaiolo di norma, non deve assumere l’incarico senza avere stabilito in accordo con il Committente, i termini precisi delle prestazioni che andrà a svolgere nonchè le modalità, sia nella forma quanto nella misura degli onorari a lui spettanti.
Art. 25 - Nel redigere la notula professionale il Pizzaiolo deve indicare con precisione, chiarezza e dettagliatamente, le prestazioni eseguite, i compensi relativi e le conseguenti spese.
Capo V
Rapporti con terzi e con pubbliche autorità
Art. 26 - Nei rapporti con i terzi, derivanti dall’espletamento dell’incarico affidatogli, il Pizzaiolo deve attuare quelle soluzioni che non compromettano l’interesse del Committente, ne quello, oggettivamente valutato, dai terzi.
Art.27 - Ogni forma di pubblicità consentita o sollecitata dal Pizzaiolo, è contraria alla dignità professionale e da ritenere lesiva degli interessi dei Colleghi. La pubblica diffusione di esperienze, sperimentazioni e progettazioni è da intendersi solo come atto di divulgazione culturale e non deve mai assumere forme concorrenziali o di carattere commerciale.
Art. 28 - Il Pizzaiolo cui sia demandata qualsiasi forma di autorità per incarico di pubbliche Amministrazioni, che si avvalga direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all’ufficio pubblico esercitato per trarne, comunque, un qualsiasi vantaggio per sé o per gli altri, commette grave violazione di correttezza professionale.
Art. 29 - Il Pizzaiolo non dovrà mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità. Il Consiglio dell’Associazione potrà fornire parere sui casi dubbi.
Art. 30 - Il Pizzaiolo non deve procurarsi incarichi professionali tramite procacciatori interessati, clientele ovvero millantando influenze presso terzi.
Capo VI
Norme relative a concorsi e Commissioni in genere
Art. 31 - Il Pizzaiolo eletto a far parte ci Commissioni di qualsiasi tipo, sia prescelto dal Consiglio dell’Associazione a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto ovvero chiamato per qualsiasi altra ragione, deve comportarsi nella maniera più corretta secondo quanto prescritto dalle presenti norme. In ogni caso , come Pizzaiolo, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che il Consiglio dell’Associazione dovesse impartire nell’interesse o in difesa della Categoria. Il Pizzaiolo deve comunque tempestivamente comunicare al Consiglio dell’Associazione le eventuali nomine. Il Pizzaiolo nominato membro di una qualsiasi Commissione di Enti Pubblici, dovrà svolgere il proprio mandato limitatamente al periodo di durata della carica, dandone preventivo avviso al Consiglio dell’Associazione
Art. 32 - Negli incarichi espletati in rappresentanza della Categoria professionale, il Pizzaiolo deve operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della stessa. In particolare, il Pizzaiolo nominato quale membro di una Commissione giudicatrice di un concorso sia dal Consiglio dell’Associazione che dalla Direzione Didattica, prima ancora di un giudizio di merito deve verificare la perfetta osservanza delle norme di bando da parte dei concorrenti e della Commissione giudicatrice.
Art. 33 - E’ incompatibile con le norme di Etica Professionale, che un professionista sia membro della Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipa, come concorrente, altro professionista che con esso abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa in atto o motoria.
Art 34 - Il Pizzaiolo nominato membro di Commissione giudicatrici o consultive, o di studio, osserva e fa osservare il rispetto delle presenti norme, nei rapporti conseguenti all’incarico del quale è stato investito o, impegnandosi a segnalare tempestivamente, al proprio Consiglio dell’Associazione, le eventuali infrazioni, lesive per la Categoria compiute dagli iscritti ed anche da professionisti appartenenti ad altre Associazioni o Categorie che operano nello stesso campo.
Art. 35 - Il Pizzaiolo, come sopra nominato, deve rifiutare incarichi, da parte di terzi o dello stesso Ente presso il quale la Commissione è costituita, che siano comunque scaturiti dalla sua veste di Commissario.
Art. 36 - Il Pizzaiolo come sopra nominato, deve impegnarsi a prestare la sua opera in forma continuativa, per l’intero periodo della durata dell’incarico, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori della Commissione. Deve sentire altresì il dovere di rassegnare le dimissioni se le assenze, per motivi personali non giustificati, superano il 20% delle sedute previste per l’espletamento dell’incarico, anche nel caso in cui eventuali norme disposte dall’Ente prevedano diversamente.
Art. 37 - Il Pizzaiolo, come sopra nominato, deve controllare la perfetta osservanza delle norme nonché la prassi seguita da parte della Commissione nell’emissione della decisione finale e che tale decisione sia scevra da qualsiasi interferenza o pressione, sia interna o esterna. Di ciò ne è responsabile nei confronti sia dell’Ente banditore che del Consiglio dell’Associazione.
Art. 38 - Il Pizzaiolo che sia stato consulente di Enti banditori o membro di Commissioni giudicatrici, nel caso in cui per qualsiasi motivo il corso o concorso giudicato non abbia avuto esito conclusivo, deve rifiutare qualunque incarico inerente alla progettazione oggetto di detto corso o concorso.
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 39 - Le presenti norme di deontologia professionale costituiscono l’integrazione delle norme legislative e regolamentari, disciplinanti la professione di Pizzaiolo. Devono essere osservate scrupolosamente ed in perfetta buona fede, dagli Iscritti all’Albo, sotto comminatoria di provvedimenti disciplinari che potranno essere presi, a seconda della gravità delle infrazioni, abusi, mancanze in genere e atti comunque lesivi dell’Etica professionale.
Art. 40 - Il Consiglio dell’Associazione vigila sull’osservanza, da parte degli Iscritti, delle presenti norme, i Pizzaioli sono tenuti per quanto sta in loro, a diffondere i principi ispiratori facendo opera di divulgazione e di solidarietà professionale.
Art. 41 -Le presenti norme, comuni a tutti i Pizzaioli iscritti all’Albo, sono deliberate dal Consiglio dell’Associazione APM e costituiscono regolamento interno.
Firma per accettazione